Bilanci del Consorzio per gli studi Universitari in Verona Attivitą del Consorzio per gli studi Universitari in Verona Organi del Consorzio per gli studi Universitari in Verona Storia del Consorzio per gli studi Universitari in Verona Scopi del Consorzio per gli studi Universitari in Verona
ART. 1

FINALITA’

1. Scopo del Consorzio è favorire e promuovere lo sviluppo dell’istruzione universitaria, della ricerca scientifica tecnologica ed economica, degli studi e della cultura in generale nel territorio degli Enti soci.


ART. 2

ADESIONE DI NUOVI ENTI PUBBLICI

1. E’ ammessa la successiva adesione di altri enti pubblici, previa loro deliberazione, con la quale stabiliscano di accettare integralmente ed incondizionatamente le norme del presente Statuto e di collaborare al raggiungimento delle finalità del Consorzio, nonché previa sottoscrizione di apposita convenzione ove venga determinata la misura di partecipazione al patrimonio di cui al successivo comma 6 e siano accettate le disposizioni del presente Statuto.

2. L'Ente, che intende aderire, trasmette al Presidente del Consorzio la deliberazione di adesione di cui al precedente comma.

3. L'ammissione è disposta dall'Assemblea del Consorzio non prima che siano trascorsi 60 giorni dalla comunicazione, agli Enti consorziati, dello schema di deliberazione assembleare con la quale si accetta l'adesione. Entro detto termine gli enti consorziati potranno far pervenire al Presidente del Consorzio i loro pareri od osservazioni in merito.

4. L'Assemblea, deliberata l'ammissione di nuovi enti pubblici, autorizza il Presidente a sottoscrivere la convenzione di cui al comma 1, dopo aver acquisito la convenzione modificativa dei rapporti di partecipazione tra gli Enti aderenti.

5. Qualora l'Assemblea deliberi di non ammettere gli enti al Consorzio non è tenuta a renderne noti i motivi.

6. Gli enti pubblici aderenti possono far parte del Consorzio con diritto di voto deliberativo nell'ambito dell'Assemblea qualora conferiscano una quota di partecipazione al patrimonio consortile, in natura o in numerario, pari almeno all’1% del valore complessivo del patrimonio consortile, determinato al momento dell'adesione, sulla base di perizia di stima. In tal caso, l'ente aderente si obbliga a partecipare pro quota alle spese del Consorzio per lo svolgimento della sua attività. La partecipazione di nuovi enti non potrà, in ogni caso, superare la misura del 49% del patrimonio complessivo.

7. Qualora gli enti intendano aderire senza apportare conferimenti al patrimonio consortile, i loro rappresentanti avranno solo diritto a presentare proposte di deliberazione all'Assemblea, a chiedere la convocazione e a partecipare alle sue deliberazioni con voto consultivo.

8. Potranno altresì contribuire al conseguimento dei fini del Consorzio Enti Pubblici e privati, società e persone fisiche, associazioni e quanti altri si impegnino al versamento di contributi annui o “una tantum”.





ART. 3

MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le modifiche allo Statuto del Consorzio sono approvate dall'Assemblea col voto favorevole dei soci rappresentanti almeno i due terzi delle quote di partecipazione.

2. L'Assemblea non può deliberare le modifiche statutarie prima che siano trascorsi 90 giorni dalla comunicazione della proposta di deliberazione assembleare agli Enti consorziati affinché, entro detto termine a pena di decadenza, gli Enti medesimi possano formulare al Consorzio pareri ed osservazioni in merito.


ART. 4

DURATA – SCIOGLIMENTO

1. La scadenza del Consorzio è fissata al 31.12.2050.

2. Il Consorzio può essere sciolto anticipatamente per decisione dell'Assemblea, approvata con la maggioranza qualificata dei soci rappresentanti almeno i due terzi delle quote di partecipazione.

3. In caso di scioglimento, l'Assemblea procede alla nomina di uno o più liquidatori, ai quali spetta il compito di redigere il bilancio finale e specificare quali parti del patrimonio spettino a ciascuno degli Enti, nel rispetto delle quote di partecipazione, attenendosi, per quanto possibile, al criterio di non frazionare le proprietà immobiliari e di restituirle agli Enti che le avevano conferite.

4. In particolare, all'atto dello scioglimento dovranno essere restituiti agli Enti consorziati i beni dagli stessi assegnati in affitto e/o comodato al Consorzio.


ART. 5

RECESSO UNILATERALE

1. Ciascun Ente socio può recedere mediante comunicazione scritta da notificare al Consorzio entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto a decorrere dal 1° gennaio successivo a tale scadenza. Il recesso comunicato dopo il trenta giugno avrà efficacia al 1° gennaio del secondo anno successivo.

2. All'Ente che recede spetta una quota parte del patrimonio o, a scelta dei soci superstiti, la liquidazione del controvalore risultante da perizia.

3. L'Ente recedente dovrà rimborsare al Consorzio la quota di spettanza delle rate di ammortamento dei mutui e/o degli ulteriori oneri finanziari di durata pluriennale, contratti dal Consorzio anteriormente alla data di decorrenza del recesso.









ART. 6

FINANZIAMENTO

1. Alle spese il Consorzio fa fronte con i seguenti mezzi:

a) contributi degli Enti consorziati, determinati sulla base del fabbisogno di spesa previsto dal bilancio preventivo regolarmente approvato, per ciascuno nella misura percentuale fissata nell’atto di adesione;

b) contributi ed erogazioni periodici, in misura fissa o “una tantum”, da parte di Enti e privati sovventori.

2. In caso di adesione al Consorzio di altri Enti pubblici, la ripartizione percentuale del contributo sarà rideterminata ai sensi dell’art. 2 del presente statuto.

3. Il Consorzio potrà avere, inoltre, proprie entrate derivanti da corrispettivi degli utenti per i servizi erogati, da altre entrate patrimoniali, da elargizioni, donazioni, nonché da quanto altro previsto dalle disposizioni per le entrate degli Enti pubblici.


ART. 7

FORME DI CONSULTAZIONE E CONTROLLO1. Gli organi del Consorzio promuovono ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli Enti consorziati in merito agli aspetti fondamentali della gestione del Consorzio.

2. A tale fine, in particolare, il Presidente trasmette agli Enti consorziati la relazione previsionale e programmatica ed il prospetto finale delle rilevazioni e controlli sullo stato di raggiungimento degli obiettivi previsti dalla relazione medesima e dal PEG e provvede alla convocazione di incontri con i rappresentanti degli Enti consorziati per fare il punto o tracciare programmi relativi alle attività consortili.

3. Il Consorzio trasmette, entro il 31 ottobre di ciascun anno, agli Enti consorziati lo schema del bilancio di previsione, corredato dai relativi allegati e da una relazione illustrativa che contenga il piano programma e la quantificazione del fabbisogno di spesa per gli esercizi di riferimento. Ciascun Ente consorziato, fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione e comunque entro quarantacinque giorni dal ricevimento dello schema di bilancio completo dei relativi allegati, può richiedere chiarimenti, elementi integrativi di giudizio e proporre motivate modificazioni alla proposta presentata.

4. Il Consorzio trasmette a ciascun Ente consorziato, entro il 30 aprile di ciascun anno, lo schema del rendiconto di gestione. Ciascun Ente consorziato, fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione e comunque entro sessanta giorni dal ricevimento dello schema del rendiconto acquisisce il parere del Collegio dei revisori, può chiedere chiarimenti, elementi integrativi di giudizio o proporre motivate modificazioni da apportare alle risultanze del rendiconto.








ART. 8

ORGANI DEL CONSORZIO

1. Gli organi del Consorzio sono:

a) l’Assemblea;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente;

d) il Direttore;

e) il Collegio dei Revisori;

f) il Comitato Tecnico Scientifico.


ART. 9

ASSEMBLEA

L’Assemblea è costituita dai legali rappresentanti degli Enti consorziati che partecipano al patrimonio consortile, o da loro delegati, ciascuno con responsabilità e diritto di voto pari alle quote di partecipazione.

2. I rappresentanti degli altri Enti di cui al precedente art. 2 comma 7, e dei privati sovventori, partecipano con voto consultivo. Possono farsi sostituire, nella partecipazione alle adunanze, da un loro delegato.

3. L’Assemblea si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, ma almeno due volte all’anno.

4. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea in un termine non superiore a 30 giorni, quando lo richieda per iscritto un numero di soci che rappresentino almeno il 20% delle quote di partecipazione, inserendo all'ordine del giorno le proposte di deliberazione o le questioni richieste.

5. La convocazione deve avvenire mediante invito scritto da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata a.r., telefax, e-mail ed altri mezzi telematici che diano prova della data e dell'ora della trasmissione, da inviare almeno otto giorni prima della riunione; in casi d'urgenza, è ammessa la convocazione almeno 48 ore prima della riunione.

6. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei soci rappresentanti almeno il 70% delle quote di partecipazione. In seconda convocazione, le sedute sono valide con la presenza dei soci rappresentanti almeno il 51% delle quote di partecipazione ed almeno due Enti consorziati.


ART. 10

COMPITI DELL’ASSEMBLEA

1. Spetta all’Assemblea deliberare atti fondamentali e in particolare sui seguenti argomenti:

a) la nomina del Presidente del Consorzio, da scegliere fra uno dei candidati designati dai rappresentanti in assemblea degli Enti consorziati con voto deliberativo;

b) la nomina del Consiglio di Amministrazione, eleggendo tra i Consiglieri un Vice-Presidente che sostituisca il Presidente in caso di sua assenza od impedimento;

c) la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti e del suo Presidente;

d) gli indirizzi generali del Consorzio;

e) l’autorizzazione alla stipulazione di Convenzioni pluriennali con Università, Istituti di Ricerca ed altri soggetti;

f) la fissazione dei criteri per l’attivazione di decentramenti funzionali di alcune attività del Consorzio con costituzione eventuale di apposite delegazioni;

g) l’approvazione della relazione previsionale e programmatica annuale, nonché del Bilancio di Previsione e relative variazioni, e del Conto Consuntivo;

h) i Regolamenti relativi al Consorzio, ad eccezione dei Regolamenti sul funzionamento degli uffici e dei servizi;

i) le eventuali modifiche della convenzione stipulata tra gli Enti consorziati e dello Statuto, anche in relazione alla partecipazione di altri enti pubblici, nonché l’eventuale scioglimento anticipato per decisione degli Enti Consorziati;

j) gli acquisti, le alienazioni e le permute immobiliari, gli appalti (ed ogni altro atto), che non siano previsti in atti fondamentali approvati dall'Assemblea o che non ne costituiscano mera gestione;

k) la contrazione di mutui ed altre forme di finanziamento non previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea e la concessione delle relative ipoteche e/o garanzie reali in genere.


ART. 11

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente del Consorzio e da sei membri, tra cui due designati dalla Provincia di Verona, due designati dal Comune di Verona, uno designato dalla Camera di Commercio di Verona ed uno designato dall’Università di Verona.

2. Il Consiglio di Amministrazione potrà essere integrato dall’Assemblea con non più di un altro componente in rappresentanza degli Enti diversi da quelli di cui al comma precedente, che partecipino al patrimonio consortile in misura complessiva almeno pari al 5%.

3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

4. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto prevale quello del Presidente.

5. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Ciascun Ente socio può, in occasione del rinnovo della sua amministrazione, revocare i Consiglieri nominati dalla precedente amministrazione e provvedere a designarne i sostituti, sottoponendone l’elezione all’Assemblea. I nuovi componenti resteranno in carica sino alla prima scadenza del Consiglio di Amministrazione.










ART. 12

COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Compete al Consiglio di Amministrazione adottare tutti gli atti di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che non siano riservati all’Assemblea e al Presidente.

2. In particolare, il Consiglio d'Amministrazione:

a) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e delibera in merito alle dotazioni organiche e relative variazioni;

b) predispone lo schema dei bilanci di previsione annuale e pluriennale, da sottoporre all'Assemblea;

c) predispone la relazione previsionale e programmatica da allegare ai bilanci di previsione;

d) approva la proposta di rendiconto e la relazione illustrativa di accompagnamento;

e) adotta le deliberazioni di variazione d'urgenza del bilancio;

f) delibera i prelievi dal fondo di riserva;

g) approva il Piano Esecutivo di Gestione e determina gli obiettivi, affidando le dotazioni necessarie ai funzionari apicali o responsabili dei servizi, nonché le relative variazioni;

h) indica le priorità relative ai programmi in materia di acquisti, alienazioni, appalti, servizi e contratti;

i) accetta o rifiuta lasciti e donazioni mobiliari;

j) delibera il conferimento di incarichi professionali fiduciari salva diversa indicazione nel P.E.G.;

k) approva i progetti di opere pubbliche;

l) delibera le anticipazioni di tesoreria.


ART. 13

FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA
E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il funzionamento dell’Assemblea e del Consiglio sono disciplinati da appositi Regolamenti.

2. Nei Regolamenti sono indicate anche le modalità di verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni.


ART. 14

PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio nei confronti dei terzi e in giudizio. Convoca e presiede l’Assemblea e con voto deliberativo il Consiglio di Amministrazione; sovrintende al funzionamento dei servizi e all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, impartendo le opportune direttive al Direttore.

2. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente, che subentra altresì in caso di vacanza della Presidenza fino alla nomina del nuovo Presidente da parte dell’Assemblea.

ART. 15

STATUS DEGLI AMMINISTRATORI

1. Lo status dei componenti degli organi del Consorzio è regolato dalle disposizioni dettate per gli Amministratori degli Enti locali territoriali.

2. Al Presidente ed agli altri componenti del Consiglio d'Amministrazione spetta un'indennità di funzione.

3. Ai componenti dell'Assemblea spetta un gettone di presenza per ogni effettiva partecipazione alle sedute dell'organo assembleare, in quanto non rivestano altre cariche elettive presso gli Enti soci, dalle quali scaturisca il divieto di cumulo con altre indennità o gettoni percepiti.


ART. 16

DIRETTORE

1. Al Direttore compete l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Presidente, e sovrintende alla gestione, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

2. Partecipa, con funzioni di Segretario, alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, delle quali redige i verbali, sottoscrivendo gli stessi, in una con il Presidente.

3. Il Direttore è assunto con contratto di diritto pubblico a tempo indeterminato, con applicazione del CCNL dell'area dirigenziale del comparto enti pubblici, a seguito di procedura concorsuale. Può essere assunto con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o con deliberazione motivata, di diritto privato, con esclusione della normativa vigente in materia di pubblico impiego, fermi restando i requisiti per la qualifica da ricoprire, ovvero nominato mediante incarico di natura privatistica.

4. Le modalità di nomina, i requisiti ed i compiti del Direttore trovano disciplina in apposito Regolamento, di competenza del Consiglio d'amministrazione, o nel Regolamento dell’ordinamento degli uffici e servizi dell’ente.


ART. 17

FUNZIONARI APICALI E PERSONALE

1. Sono organi gestionali del Consorzio i funzionari apicali.

2. Pur dovendo agire nel rispetto degli indirizzi di coordinamento del Direttore, essi hanno piena autonomia nella scelta delle modalità operative, tecniche e giuridiche di attuazione degli obiettivi.

3. Sono attribuite ai funzionari, per le rispettive competenze, le seguenti funzioni, purché non riservate al Direttore:

a. presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b. responsabilità delle procedure di gara e di concorso;

c. stipulazione dei contratti;

d. atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e. provvedimenti d'autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni;

f. attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.

4. Nomina, requisiti e compiti dei funzionari apicali trovano disciplina in apposito Regolamento, di competenza del Consiglio d'Amministrazione, o nel Regolamento dell’ordinamento degli uffici e servizi dell’Ente.


ART 18

ORGANO DI REVISIONE

1. L’organo di revisione è costituito dal Collegio dei Revisori dei Conti, composto da due membri effettivi e da un Presidente, eletti dall’Assemblea.

2. Il Collegio dura in carica tre anni, ed è rieleggibile una sola volta.

3. Il Collegio esercita tutte le attribuzioni previste dalla normativa dettata per gli Enti locali territoriali.


ART. 19

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

1. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio nomina un Comitato Tecnico-Scientifico, composto da non più di 5 membri particolarmente qualificati sotto il profilo tecnico-scientifico e potrà convocarlo nei casi in cui ritenga opportuno acquisire pareri, proposte e quant’altro possa essere finalizzato agli scopi del Consorzio medesimo.

2. La composizione potrà essere integrata da membri esperti in particolari materie per le quali si rende opportuno il parere, scelti di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, anche su suggerimento dei componenti il Comitato.

3. La disciplina del Comitato Tecnico Scientifico è contenuta in apposito Regolamento.


ART. 20

PROGRAMMA DI MANDATO

1. Il Presidente redige, sulla base degli indirizzi generali formulati dall’Assemblea, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato del Consiglio di Amministrazione, entro 150 giorni dalla prima seduta del Consiglio di Amministrazione rinnovato.

2. Le linee programmatiche, sentito il Consiglio di Amministrazione, sono sottoposte per l’approvazione all’Assemblea.

3. L’Assemblea può deliberare annualmente modifiche alle linee programmatiche in sede di discussione e approvazione della Relazione Previsionale e programmatica.



ART. 21

BILANCIO

1. Si applicano al Consorzio le disposizioni di legge dettate in materia di ordinamento finanziario e contabile di Comuni e Province.

2. Il bilancio di previsione è approvato dall’Assemblea entro il 31 dicembre di ogni anno.

3. In apposito Regolamento di contabilità saranno contenute le norme in materia di ordinamento finanziario e contabile dell’ente, nel rispetto della normativa vigente per gli enti locali territoriali.


ART. 22

PARTECIPAZIONI

1. Il Consorzio è autorizzato a sottoscrivere proprie partecipazioni in enti pubblici ed enti economici, costituire Associazioni e Società di capitali, aventi intenti analoghi o funzionali a quelli del Consorzio e/o che svolgano attività di ricerca, didattica ed istruzione di tipo universitario, ovvero sottoscrivere partecipazioni, in forma consorziata e non, nei predetti soggetti.

2. Il Consorzio non è autorizzato a sottoscrivere partecipazioni ad enti, società ed associazioni, dei quali detenga già una partecipazione uno degli Enti consorziati, che partecipano al patrimonio consortile.


ART. 23

SEDE

1. Il Consorzio ha sede in Verona - via dell’Artigliere, n. 8 - nell’edificio denominato Palazzo Giuliari.


ART. 24

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente statuto saranno applicate, in quanto compatibili, le disposizioni sull’ordinamento degli enti locali territoriali.