REGOLAMENTO SUL RECLUTAMENTO E LA SELEZIONE DEL PERSONALE
Art. 1 - Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di reclutamento di personale a tempo determinato e indeterminato, tramite procedure selettive, per la costituzione di rapporti di lavoro nel Consorzio per gli Studi Universitari in Verona ed individua i criteri di valutazione delle prove e dei titoli per l’accertamento delle capacità e dei requisiti attitudinali finalizzati alla selezione ed acquisizione delle risorse umane.
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2 - Principi generali
1. Le procedure selettive si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino la corrispondenza tra profilo ricercato e personale acquisito avendo, come obiettivo generale, il miglioramento dell’organizzazione in termini di qualità ed efficienza ricorrendo anche all’ausilio di sistemi automatizzati diretti a realizzare forme di preselezione;
b) rispetto di pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori.
Art. 3 - Modalità di acquisizione delle risorse
1. L’acquisizione delle risorse umane avviene:
a) mediante procedure selettive volte all’accertamento della professionalità e delle attitudini personali, ossia mediante soli esami oppure per soli titoli oppure per titoli ed esami od ancora mediante l’espletamento di prove pratiche;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le categorie e i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità e le eventuali deroghe connesse al servizio da espletare;
c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle liste costituite dagli appartenenti alle categorie protette di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968 n. 482 e successive modificazioni e integrazioni;
d) mediante selezione per l’assunzione a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali o per particolari eventi;
e) mediante l’utilizzo di forme contrattuali flessibili, quali il contratto di formazione e lavoro e la fornitura di lavoro temporaneo (interinale);
f) mediante l’eventuale utilizzo delle professionalità esistenti all’interno dell’ente attraverso procedure selettive interne;
g) per l’eventuale mobilità esterna da altre amministrazione pubbliche.
Art. 4 - Prove preselettive
1. Nelle procedure selettive in relazione alle quali si superano le 200 domande, per garantire l’imparzialità, la tempestività, l’economicità e la celerità di espletamento la selezione può essere preceduta da una prova preselettiva finalizzata a ridurre i candidati ad un numero ottimale per lo svolgimento della selezione stessa, che si conclude con un giudizio di ammissione o esclusione dalle successive prove.
2. La prova preselettiva può essere effettuata con modalità che consentano un rapido giudizio attraverso l’ausilio di sistemi automatizzati.
Art. 5 - Requisiti generali per l’accesso
1. Possono accedere agli impieghi nel Consorzio per gli Studi Universitari i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea;
b) idoneità fisica al posto da ricoprire. Il Consorzio Universitario ha la facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori della selezione per l’accertamento di tale requisito presso una struttura sanitaria di fiducia indicata dall’Amministrazione. La non idoneità comporterà l’esclusione dalla graduatoria;
c) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 65 anni;
2. Non possono accedere all’impiego:
a) coloro che sono esclusi dall’elettorato politico attivo;
b) coloro che sono stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione.
3. Nei bandi di selezione sono prescritti gli ulteriori requisiti richiesti. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di ammissione.
Art. 6 - Bando di selezione
1. Il bando di selezione, approvato con provvedimento del Responsabile del Servizio che comprende l’Ufficio Personale sulla base della programmazione del fabbisogno di personale stabilita dal Consiglio di Amministrazione, deve contenere le seguenti indicazioni:
a) il termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione;
b) le modalità di presentazione della domanda;
c) l’indicazione della categoria e del profilo professionale per il cui accesso è indetta la prova, con la categoria di appartenenza nonché il numero dei posti da ricoprire;
d) tutte le indicazioni utili per sostenere le prove di selezione e preselezione attitudinale adottate dall’Ente;
e) il programma delle prove e dei colloqui con l’indicazione, per ciascuno di essi, del carattere degli stessi e della natura delle cognizioni necessarie, descritte in modo da consentire una individuazione delle materie, specializzazione o competenze richieste. Il bando di selezione prevede, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 165/2001, prove per l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera;
f) le modalità per la determinazione del diario e delle sedi delle prove;
g) la votazione richiesta per l’ammissione alle prove a colloquio;
h) i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per la partecipazione, con esplicito riferimento all’esatta specificazione dei titoli di studio e/o delle abilitazioni professionali richieste per la copertura del posto da ricoprire;
i) il numero dei posti da ricoprire e il numero dei posti riservati a particolari categorie di cittadini e al personale in servizio presso l’ente, in base alle diverse disposizioni normative;
j) i titoli valutabili e il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli nonchè i titoli che danno luogo a precedenze o preferenze a parità di punteggio e i termini e le modalità per la loro presentazione;
k) l’indicazione della menzione nella domanda delle eventuali condanne penali riportate e degli eventuali procedimenti penali in corso: tale dichiarazione è comunque da rendere nell’assenza assoluta di condanne e procedimenti penali in corso anche nel caso che sia stato concesso il beneficio della non menzione della pena;
l) le garanzie per le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
m) il trattamento economico lordo annuo iniziale;
n) la richiesta che il candidato, nella presentazione della domanda, dia l’autorizzazione all’utilizzo dei dati personali, ai soli fini della selezione, dei dati personali;
o) l’ammontare e le modalità di versamento della tassa di ammissione.
2. I bandi di selezione possono stabilire che le prove scritte consistano in una serie di quesiti a risposta sintetica, questionari a risposta multipla, test bilanciati da risolvere in un tempo determinato ovvero in prove pratiche attitudinali tendenti ad accertare la capacità e la professionalità dei candidati con riferimento alle attività che sono chiamati a svolgere.
3. Al bando di selezione viene, preferibilmente, allegato uno schema di domanda che riporti tutte le indicazioni che i candidati sono tenuti a fornire.
4. L’eventuale ricorso alla preselezione, nell’ipotesi del superamento di n. 200 domande, sarà comunicato successivamente alla raccolta delle domande.
Art. 7 - Pubblicazione e diffusione del bando
1. Il bando di selezione viene affisso all’albo del Consorzio e a quello degli Enti Soci, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
2. Il bando di selezione viene pubblicato, per estratto, su almeno un quotidiano locale.
3. L’ufficio personale disporrà tempestivamente che una copia di esso venga inviata:
Ø alla Regione Veneto, per estratto, per la pubblicazione nel relativo bollettino ufficiale;
Ø all’Ufficio Provinciale del Lavoro;
Ø alle Organizzazioni Sindacali.
4. L’Amministrazione può provvedere, inoltre, alla più ampia diffusione del bando con i mezzi ritenuti opportuni.
Art. 8 - Riapertura dei termini
1. Il Responsabile del Servizio che comprende l’Ufficio Personale può rettificare o modificare il bando o prorogare o riaprire i termini della selezione, per motivi di pubblico interesse. Il provvedimento di proroga o di riapertura dei termini deve essere reso pubblico con le stesse modalità previste per il bando. In tali ipotesi restano valide le domande già presentate.
2. In presenza di particolari e motivate esigenze di pubblico interesse dell’Amministrazione il bando di selezione può essere revocato o annullato.
Art. 9 - Contenuto della domanda
1. Nella domanda, redatta in carta semplice, il candidato deve dichiarare:
a) il cognome e il nome;
b) il luogo, la data di nascita e la residenza;
c) il codice fiscale;
d) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
e) di essere fisicamente idoneo all’impiego;
f) il godimento dei diritti politici;
g) la propria posizione relativamente al servizio militare di leva;
h) le eventuali condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano o meno procedimenti penali in corso;
i) eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e conseguenti eventuali cause di risoluzione del rapporto di pubblico impiego;
j) il possesso del titolo di studio richiesto;
k) il possesso del titolo di servizio e/o professionale eventualmente richiesto;
l) il possesso dei titoli che il candidato ritiene opportuno dichiarare al fine della valutazione e attribuzione del punteggio;
m) l’appartenenza a categorie riservatarie;
n) l’eventuale situazione di handicap per la richiesta ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, di ausili necessari per lo svolgimento delle prove nonchè necessità dei tempi aggiuntivi;
o) il recapito presso il quale dovranno essere fatte pervenire le comunicazioni relative alla selezione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata nella lettera b). L’Ente non si assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, o dalla mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi anche postali;
p) l’autorizzazione all’utilizzo dei dati personali ai fini della selezione.
2. Alla domanda i candidati devono allegare la ricevuta relativa al pagamento della tassa di ammissione.
Art. 10 - Presentazione della domanda
1. La domanda va presentata nei tempi e con le modalità previste dal bando. Ove detto termine cada in giorno festivo, deve intendersi prorogato automaticamente alla medesima ora del giorno seguente non festivo.
Art. 11 - Modalità di selezione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali
1. Qualora si debba procedere all’assunzione di personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali, si applica la procedura semplificata di cui al presente articolo.
2. La pubblicazione del bando di selezione viene effettuata all’albo pretorio dell’ente e, per estratto, su almeno un quotidiano locale.
3. La selezione di personale può avvenire per titoli e/o per prova pratica e/o a colloquio in relazione alla specifica professionalità del posto da ricoprire.
4. La selezione può essere effettuata da un commissario unico, interno o esterno all’Amministrazione, individuato con determina del Responsabile del Personale, eventualmente assistito da un verbalizzante.
5. Restano fermi in ogni caso la pubblicità delle prove e la necessaria predeterminazione dei contenuti e dei criteri per la valutazione delle medesime.
Art. 12 Forme contrattuali flessibili
1. Nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento e della programmazione del fabbisogno di personale è previsto il ricorso a forme contrattuali flessibili del personale quali il contratto di formazione e lavoro e la fornitura di lavoro temporaneo (interinale).
2. A termini delle vigenti disposizioni di legge la disciplina della materia è prevista e regolata dalla contrattazione collettiva.
3. Ai fini del reclutamento si applicano, in quanto compatibili con la specifica disciplina di legge, le disposizioni di cui al precedente art. 11.
CAPO II - PROCEDURE E REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Art. 13 - Giudizio di ammissibilità
1. L’ufficio concorsi e selezioni riscontra la regolarità formale delle domande in ordine alla conformità alle prescrizioni del bando e alle norme del presente regolamento e promuove la loro regolarizzazione con le modalità di cui al successivo art. 14.
2. Al termine di tali operazioni viene predisposta apposito schema nel quale viene indicato:
a) il numero delle domande pervenute;
b) il numero delle domande ritenute regolari al fine dell’ammissione;
c) il numero delle domande per le quali si è provveduto a chiedere la regolarizzazione, indicando per ognuna la causa della richiesta;
d) il numero delle domande regolarizzate nei termini;
e) il numero ed i soggetti le cui domande non sono ammissibili, indicando per ognuna le motivazioni con riferimento al bando o al presente regolamento.
3. Il responsabile del servizio competente sulla scorta della predetto schema e delle eventuali ulteriori verifiche che si rendessero necessarie, con proprio provvedimento dichiara l’ammissibilità delle domande regolari o regolarizzate e l’esclusione di quelle insanabili o non regolarizzate nel termine assegnato. Del provvedimento di esclusione viene data immediata comunicazione agli interessati.
4. Nel caso in cui la selezione sia preceduta da prova preselettiva o da selezione affidata a società specializzate o professionisti esterni che svolgono attività di acquisizione e selezione di personale alla stessa saranno ammessi tutti i richiedenti a prescindere dal giudizio di ammissibilità, che verrà espletato solo per i candidati idonei.
Art. 14 - Irregolarità sanabili in sede di giudizio di ammissibilità e cause di esclusione
1. Ai fini dell’ammissibilità del candidato alla selezione sono sanabili le seguenti irregolarità:
A) omissione o incompletezza di una delle dichiarazioni previste alle lettere c) d), e), f), g), h), i) e p) dell’art. 9 del presente regolamento;
B) mancata acclusione della ricevuta del versamento della tassa di ammissione o mancato versamento della stessa.
2. La sanatoria delle irregolarità di cui al precedente comma avviene entro il termine fissato dall’ufficio a mezzo di:
A) produzione di nuova istanza contenente le dichiarazioni degli elementi mancanti di cui alla lettera A) del comma 1 del presente articolo;
B) invio della ricevuta del vaglia postale comprovante l’avvenuto versamento della tassa di ammissione.
3. Comportano l’esclusione dalla selezione:
A) la mancanza o assoluta indeterminatezza degli elementi di cui alle lettere a), b), j) e k) dell’art. 9 del presente regolamento;
B) la mancata regolarizzazione nei termini delle omissioni o irregolarità di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 15 - Espletamento delle selezioni
1. Le procedure selettive, in quanto di evidenza pubblica, sono svolte direttamente dall’ente. Per le figure professionali per la cui selezione viene richiesta una specifica preparazione in ordine alle peculiarità del posto da ricoprire può essere dato incarico, a società specializzate o a professionisti esterni che svolgono attività di acquisizione e selezione di personale, di selezionare i candidati che, successivamente, partecipano alle procedure selettive secondo le norme del presente regolamento.
CAPO III - COMMISSIONI GIUDICATRICI
Art. 16 - Composizione e attività
1. La Commissione Giudicatrice può essere nominata con determina del Direttore oppure con determina del Responsabile del Servizio che comprende l’Ufficio Personale oppure con determina del Responsabile del Servizio presso il quale si trova il posto da coprire mediante selezione.
La commissione giudicatrice è composta dal Direttore oppure da un Responsabile di servizio dell’area in cui è inquadrato il posto da ricoprire, che assume le funzioni di presidente, e da due esperti di provata competenza nelle materie oggetto della selezione, scelti tra funzionari dell’Amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche, tra esterni all’Amministrazione di sicura e provata professionalità. Almeno un terzo dei posti dei componenti delle commissioni, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
2. Non possono farne parte i componenti degli organi di direzione politica dell’Amministrazione, coloro che ricoprono cariche politiche elettive o istituzionali o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni o organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
3. Qualora gli esperti siano individuati in persone estranee all’Amministrazione, essi devono essere prioritariamente scelti fra docenti universitari, liberi professionisti iscritti ad albi, ove esistenti, nonché dipendenti di enti pubblici o aziende private in possesso di idonea competenza nelle materie specifiche delle prove della selezione.
4. Gli esperti interni devono appartenere a categorie almeno pari rispetto a quella propria del posto da ricoprire.
5. Eventuali sostituzioni dei commissari, nominati nel corso dell’espletamento della procedura, devono dichiarare l’inesistenza d’incompatibilità prima o contestualmente l’accettazione dell’incarico
6. Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami in lingua straniera o per quelli che prevedono specifiche competenze in materie speciali.
7. Assiste la commissione un segretario scelto tra il personale dipendente.
8. Non possono far parte della commissione parenti od affini fino al quarto grado e coloro che, nello stesso grado, siano parenti od affini di uno dei candidati. I verbali della commissione devono contenere esplicita attestazione dell’effettuazione di tale verifica.
Art. 17 - Insediamento della commissione
1. Il presidente della commissione provvede alla convocazione della commissione.
2. Prima dell’inizio dei lavori il presidente, ogni componente ed il segretario della commissione rendono la dichiarazione di cui al precedente art. 16, comma 8, del presente regolamento.
Art. 18 - Svolgimento dei lavori
1. La commissione opera sempre con l’intervento di tutti i suoi componenti ed adotta le proprie decisioni nonché i giudizi e le valutazioni dei candidati a votazione palese.
2. I componenti della commissione possono assentarsi alternativamente solo durante lo svolgimento delle prove scritte, purché nella sala delle prove sia costantemente presente almeno un commissario.
3. Nella prima riunione la commissione giudicatrice formula in via preliminare il programma dei propri lavori come specificato nel successivo articolo 19.
4. Nelle selezioni per titoli ed esami la commissione deve procedere alla determinazione dei criteri di valutazione del punteggio da attribuire ai titoli prima di aver preso visione dei documenti allegati da parte dei candidati. La valutazione di tali titoli ha luogo dopo la correzione degli elaborati scritti e prima dell’espletamento delle prove a colloquio. La valutazione complessiva è determinata sommando il punteggio assegnato nella valutazione dei titoli con i voti riportati nelle prove scritte e a colloquio.
5. Nei casi in cui è prevista una prova scritta o teorico pratica sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno riportato il punteggio minimo di almeno 18/30. Nei casi in cui sono previste due prove scritte o teorico-pratiche sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle predette prove una votazione media non inferiore a 21/30, con un minimo di 18/30 in ciascuna prova.
Art. 19 - Attività e Operazioni della commissione
1. Le attività della commissione vengono di seguito esemplificate, dando atto che possono variare in conformità al tipo di procedure concorsuali adottate:
a) esame di tutti gli atti preliminari e costitutivi della selezione e della relativa documentazione;
b) dichiarazione relativa alla incompatibilità dei membri;
c) determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli e per l’individuazione del punteggio da assegnare alle singole categorie in relazione al profilo professionale del posto da ricoprire;
d) determinazione del contenuto delle prove scritte e/o pratiche;
e) espletamento delle prove scritte e/o pratiche;
f) valutazione delle prove e assegnazione del relativo punteggio;
g) riconoscimento dei candidati mediante apertura delle buste contenenti i dati identificativi;
h) esclusione dei candidati che non hanno conseguito il punteggio minimo;
i) acquisizione della documentazione relativa ai titoli che devono essere regolarizzati e che il candidato ha dichiarato di possedere nella domanda di ammissione;
j) valutazione dei titoli;
k) ammissione alla prova a colloquio e conseguente comunicazione ai candidati con indicazione della data della prova a colloquio e del punteggio conseguito nella prova scritta e nei titoli;
l) formulazione dell’elenco in ordine alfabetico contenente l’esito delle prove scritte;
m) espletamento della prova a colloquio;
n) formulazione della graduatoria finale di merito.
Art. 20 - Verbali relativi alla selezione
1. Per ciascuna seduta della commissione deve essere redatto apposito distinto processo verbale dal quale devono risultare tutte le fasi della selezione.
2. Il segretario della commissione è responsabile della redazione del processo verbale dei lavori della commissione, che deve essere sottoscritto dal presidente, dai singoli commissari e dal segretario in ogni pagina.
3. Ciascun commissario, fermo restando l’obbligo della firma dei verbali, può fare inserire nei medesimi, controfirmandole, tutte le osservazioni in merito a presunte irregolarità nello svolgimento della selezione ed il proprio eventuale dissenso circa le decisioni adottate dagli altri componenti della commissione. Eventuali osservazioni dei candidati, inerenti allo svolgimento della procedura selettiva, devono essere formulate con esposto sottoscritto che viene allegato al verbale.
Art. 21 - Compensi ai componenti e segretari delle commissioni
1. Ai componenti delle commissioni viene corrisposto un compenso per ogni seduta, determinato come segue in relazione alla complessità delle prove:
Qualifica/Categoria Compenso Spettante a Seduta
dirigenziale 170.000
D 150.000
C 135.000
B 110.000
A 90.000
2. I compensi così come sopra determinati, ai sensi di quanto disposto con D.P.C.M. 23 marzo 1995, non possono comunque eccedere cumulativamente:
· per le selezioni fino alla categoria A: L. 2.000.000;
· per le selezioni per le categorie B e C: L. 4.000.000;
· per le selezioni per la categoria D e superiori: L. 5.000.000.
3. I compensi previsti nei commi precedenti sono ridotti del 10 per cento per i segretari delle commissioni stesse, qualora le funzioni vengano svolte al di fuori dell’orario di servizio. Nessun compenso spetta ai presidenti trattandosi di attività rientranti nelle funzioni di ufficio, né ai titolari di Posizione Organizzativa, qualora, con qualsiasi ruolo, facciano parte di Commissione Concorso.
4. Ai componenti esterni della commissione spettano, nel corso delle singole operazioni selettive, il rimborso delle spese di viaggio e il trattamento economico di trasferta.
CAPO IV - CRITERI DI VALUTAZIONE
Art. 22 - Valutazione dei titoli
1. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30. Il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente o per categorie di titoli.
2. Il totale del punteggio disponibile per la valutazione dei titoli è suddiviso nelle seguenti tre categorie:
a) titoli di servizio;
b) titoli di studio;
c) titoli vari.
3. Tutti i titoli devono essere valutati in relazione alla professionalità del posto da ricoprire nella tipicità espressamente indicata dal bando.
Art. 23 - Titoli di servizio
1. Sono valutabili in questa categoria:
a) i servizi prestati presso amministrazioni pubbliche o equiparati;
b) i servizi prestati presso aziende private;
c) i servizi prestati in attività libero/professionali.
2. Per la valutazione dei titoli di servizio di cui al punto a) si applicano i seguenti criteri:
· per le aree omogenee di funzioni e per le categorie si fa riferimento a quelle previste per il Comparto Regioni-Autonomie locali. Le aree e le categorie degli altri comparti sono valutatati solo in quanto equiparabili: non sarà valutato il servizio la cui certificazione presentata dal candidato non permetta una chiara equiparazione;
· non sono valutati gli anni di servizio richiesti come requisito di accesso alla selezione;
· in costanza di rapporto di lavoro il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato è da considerasi a tutti gli effetti come trascorso in servizio.
3. Per i servizi prestati presso aziende private per la valutazione dei titoli l’equiparazione delle posizioni di lavoro alle aree omogenee di funzioni e categorie del Comparto Regioni-Autonomie locali sarà effettuato sulla scorta di qualunque documento che comprovi la posizione di lavoro e la qualifica rivestita: spetta alla commissione ritenere valida la documentazione prodotta.
4. Per i servizi prestati in attività libero professionali l’equiparazione delle posizioni di lavoro alle aree omogenee di funzioni e categorie del Comparto Regioni-Autonomie locali sarà effettuato sulla scorta di una relazione del candidato contenente indicazioni sull’attività svolta e da qualunque altra documentazione utile: spetta alla commissione ritenere valida la documentazione prodotta.
5. I punti riservati ai titoli di servizio sono ripartiti dalla commissione in varie sottocategorie in modo da rendere valutabile il servizio reso in posizioni diverse.
6. Il servizio viene valutato a mesi interi. In caso di più servizi appartenenti alla medesima sottocategoria essi sono sommati a prescindere dalla loro durata. Le frazioni superiori a 15 giorni si arrotondano ad un mese intero mentre si trascurano quelle uguali o inferiori a tale limite.
7. In caso di servizi contemporanei saranno valutati solo quelli resi a tempo pieno. I servizi a tempo parziale saranno valutati in proporzione al numero di ore previste per il tempo pieno.
8. La valutazione dei servizi resi inizia a partire dagli ultimi e sono computabili dalla data di scadenza del bando sino al massimo di punteggio attribuibile in base al presente regolamento.
Art. 24 - Titoli di studio
1. I punteggi assegnati a questa categoria sono ripartiti come segue:
a) titoli di studio richiesti dal bando di selezione quale requisito per l’accesso al posto: i punti assegnati possono essere conferiti proporzionalmente alla votazione conseguita nel titolo di studio;
b) titoli di studio di ordine superiore a quello richiesto per l’ammissione alla selezione attinente alla professionalità richiesta: i punteggi possono essere attribuiti in modo proporzionale alla votazione ottenuta;
Art. 25 - Titoli vari
1. In questa categoria vengono valutati tutti i titoli prodotti dai candidati, che non siano stati presi in considerazione nelle due precedenti, in rapporto ai contenuti del profilo professionale del posto da ricoprire ed a tutti gli elementi apprezzabili, al fine di determinare il livello di formazione culturale, di specializzazione o qualificazione del candidato, quali ad esempio:
a) le pubblicazioni attinenti direttamente o indirettamente i contenuti professionali del posto da ricoprire;
b) le specializzazioni conseguite in attività connesse od usufruibili con l’espletamento delle funzioni del posto da ricoprire o per lo stesso espressamente richieste;
c) la frequenza di corsi di perfezionamento od aggiornamento su discipline ed attività professionali attinenti alle funzioni del posto da ricoprire.
CAPO V - PROVE - CONTENUTI, PROCEDURE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Art. 26 - Prove
1. Nel bando sono stabilite il numero ed il tipo di prove alle quali la commissione giudicatrice sottopone i candidati e ne vengono fissati i programmi in relazione ai contenuti professionali dei posti da ricoprire.
2. Le prove previste dal bando si distinguono in prove scritte, prove pratiche e prove a colloquio.
3. Le prove scritte si distinguono in:
Ø prova scritta teorica;
Ø prova scritta pratica;
Ø prova per questionario a risposta sintetica;
Ø prova per test bilanciati da risolvere in un tempo determinato.
5. Nella prova a colloquio si procede, sia attraverso interrogazioni sulle materie indicate nel bando sia attraverso interrogazioni a carattere relazionale, per verificare le caratteristiche rispetto al ruolo previsto nell’Amministrazione.
6. Per la tecnica relativa alla predisposizione, alla messa a punto e alla successiva elaborazione delle risposte in termini di soddisfacimento degli standard di selezione, è possibile avvalersi di sistemi automatizzati e informatizzati, anche mediante forme di collaborazione previste dall’art. 15. Tale collaborazione sarà prestata nel rispetto dei principi generali previsti dall’art. 2 del presente Regolamento e dei limiti stabiliti dalla legge 675/96 sulla tutela dei dati personali.
Art. 27 - Prove scritte
1. La commissione, antecedentemente all’ora di inizio della prova scritta, provvede alla formazione di tre prove alternative che, numerate progressivamente e firmate da due commissari, sono chiuse in buste distinte non trasparenti e prive di segni esterni e quindi fissa il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova.
2. Dopo che i candidati hanno preso posto nella sala in posizioni tali da impedire consultazioni e copiatura degli elaborati, il presidente ricorda quali sono i testi ammessi e rivolge loro l’invito a depositare presso il tavolo della commissione ogni altro testo, appunto, dispensa, fogli di carta in bianco, borse e contenitori di qualsiasi natura.
3. La commissione provvede a distribuire:
· uno o più fogli vidimati da almeno un componente della commissione portante il timbro del Consorzio Studi Universitari, avvertendo che potranno esserne richiesti altri e che tutti dovranno essere restituiti inserendoli nel plico da consegnare a fine prova;
· la scheda per l’indicazione delle generalità e la busta che deve contenerla. I candidati sono avvertiti immediatamente circa i dati da scrivere nella scheda, l’obbligo di inserire la stessa nell’apposita busta e di chiudere quest’ultima mediante collatura dei lembi. La busta contenente la scheda, sull’esterno della quale non deve essere apposta iscrizione o segno alcuno, deve essere inclusa in quella, di maggiori dimensioni, nella quale vanno inclusi gli elaborati. Nel caso di utilizzo di strumenti di correzione a lettura ottica la procedura di cui sopra può essere sostituita dall’utilizzo di etichette contenenti il codice a barre da apporsi rispettivamente sul foglio risposte e sul tagliando contenente i dati anagrafici del candidato;
· la busta destinata a raccogliere, a fine prova, gli elaborati, i fogli vidimati non utilizzati, la busta chiusa contenente la scheda di identificazione. Nel caso siano previste più prove scritte tale busta sarà munita di linguetta staccabile;
· una penna di colore uguale per tutti i concorrenti da utilizzare per la prova.
4. Il presidente avverte che è vietato fare uso di testi diversi da quelli consentiti, di carta, di penne, di buste diverse da quelle messe a disposizione, di trattenere materiale del quale è stato prescritto il deposito prima delle prove e di effettuare la copiatura, anche parziale, di elaborati di altri candidati e di comunicare con gli altri candidati e/o con l’esterno. Precisa che la violazione dei divieti predetti comporta l’annullamento della prova e l’esclusione dalla selezione.
5. Il presidente avverte infine che l’elaborato e gli altri fogli compresi nel plico non debbono contenere alcuna indicazione che possa costituire segno di riconoscimento, che sugli stessi non deve essere apposto il nome ed altri segni di individuazione del candidato a pena di esclusione dalla selezione;
6. Dopo tali avvertimenti il presidente invita i candidati a designare uno di loro a procedere al sorteggio della prova fra le tre predisposte.
7. Completate le operazioni suddette il presidente precisa l’ora in cui ha inizio lo svolgimento della prova da parte dei candidati ed indica il tempo per svolgerla e, conseguentemente, l’ora in cui scadrà il termine massimo per completarla.
Art. 28 - Svolgimento della prova scritta
1. Nel corso della prova i candidati dovranno tenere un contegno corretto, operare in silenzio, non comunicare fra loro e consultare esclusivamente i testi ammessi. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, la prova, l’esclusione è disposta per tutti i candidati coinvolti.
2. Qualora il candidato nel corso delle prove abbia necessità di uscire brevemente dall’aula, consegna l’elaborato al segretario della commissione. La commissione potrà regolamentare tali uscite o vietarle per prove brevi o per le quali è prevista la valutazione del tempo di esecuzione.
3. La commissione o il personale di vigilanza curano l’osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari.
4. Conclusa la prova il candidato consegna ai commissari presenti in sala il plico contenente l’elaborato con tutti i fogli ricevuti, utilizzati e non, e la busta interna nella quale è stata inclusa la scheda con le sue generalità. La busta esterna, consegnata chiusa dai candidati, deve essere priva di qualunque indicazione: la commissione non può accettare la consegna di una busta che non sia stata preventivamente chiusa. Nel caso di utilizzo del codice a barre si procederà al ritiro del foglio contenente i dati anagrafici prima dell’inizio della prova, mentre al termine verrà ritirato l’elaborato.
5. Alla scadenza del termine assegnato tutte le buste devono essere immediatamente consegnate alla commissione. I candidati che si rifiutano di farlo o che manifestamente ritardano, vengono diffidati a voce a provvedere e, ove perdurino nel loro comportamento, sono dichiarati esclusi dalla selezione per non aver riconsegnato in tempo i loro elaborati.
6. Un componente della commissione appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma.
7. Nel caso di più prove scritte al termine di ogni giorno di esame è assegnato alla busta contenente l’elaborato di ciascun candidato lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.
8. Successivamente alla conclusione dell’ultima prova di esame, al fine di ripristinare l’anonimato dei candidati, si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un’unica busta dopo aver staccato la relativa linguetta numerata. Tale operazione è effettuata dalla commissione con l’intervento di almeno due componenti della commissione stessa nel luogo, giorno e ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all’ultima prova di esame, con l’avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore a dieci, potranno assistere alle predette operazioni.
9. I pieghi sono aperti alla presenza della commissione quando procede all’esame dei lavori relativi a ciascuna prova d’esame.
10. I plichi sono tenuti in custodia dal segretario della commissione e sono aperti, esclusivamente alla presenza di tutti i componenti la commissione, all’inizio della procedura relativa alla valutazione della prova.
Art. 29 - Procedure di valutazione delle prove scritte
1. La commissione giudicatrice, nel giorno in cui si riunisce per provvedere alla valutazione delle prove scritte procede alla verifica dell’integrità dei plichi sigillati e delle singole buste contenenti gli elaborati.
2. Dopo tale verifica ha inizio l’apertura delle buste per ciascuna delle quali, prima di passare all’apertura dell’altra successiva si provvede:
a) a contrassegnare la busta esterna, ciascuno dei fogli in essa contenuti e la busta interna, chiusa, contenente la scheda con le generalità del concorrente, con uno stesso numero progressivo di contrassegno dell’unitarietà di tali atti;
b) alla lettura, da parte di un commissario designato a rotazione dal presidente, degli elaborati;
c) all’annotazione del voto, in cifre e in lettere sul frontespizio di ciascun elaborato con l’apposizione della firma di tutti i componenti la commissione e del segretario, che tiene un elenco degli elaborati nel quale, accanto al numero progressivo di essi, annota il voto attribuito.
3. Le operazioni di cui al comma precedente non possono essere interrotte fino a che non siano state compiute integralmente per ogni busta aperta.
4. Terminate tale operazioni si procede all’apertura delle buste piccole contenenti i dati dei candidati autori degli elaborati. Sulla scheda viene annotato il numero progressivo già apposto sugli elaborati e il nominativo dalla stessa risultante viene registrato in corrispondenza del numero di contrassegno, sull’elenco dei voti tenuto dal segretario in modo che dallo stesso risultino:
· il numero progressivo attribuito agli elaborati;
· la votazione agli stessi assegnata;
· il nome del candidato che ne è risultato l’autore.
5. L’elenco viene firmato, alla fine delle operazioni da tutti i componenti la commissione e dal segretario.
Art. 30 - Comunicazione ai candidati dell’esito delle prove
1. Completata la valutazione della prova scritta e/o pratica il presidente provvede, tramite il segretario, a comunicare l’esito della prova o delle prove sostenute indicandone il punteggio, mediante affissione all’albo dell’elenco dei risultati ovvero direttamente a ciascun candidato.
2. Per gli ammessi alla prova per colloquio la comunicazione, affissa all’albo o inviata personalmente, deve contenere il luogo, la data e l’ora dello svolgimento della prova stessa, salvo che sia già stata indicata nel bando.
Art. 31 - Svolgimento della prova a colloquio
1. I candidati vengono ammessi alla prova a colloquio in ordine alfabetico. La commissione può tuttavia modificare l’ordine per esigenze particolari che si presentino.
2. E’ in facoltà della commissione rinviare ad altra seduta lo svolgimento della prova di quei candidati che ne abbiano fatto richiesta scritta motivandone le ragioni e allegando la documentazione atta a giustificare la richiesta del rinvio.
3. Prima dell’inizio di ciascuna prova a colloquio la commissione, stabilito il numero delle domande da porre, elabora una serie di quesiti tra loro equivalenti relativi a materie previste dal bando e provvede ad inserirli in tante buste quanti sono i candidati invitati alla prova.
4. La commissione invita i candidati in ordine predeterminato a scegliere una busta predisposta contenente le domande che poi saranno oggetto della prova d’esame. I candidati appongono sulla busta prescelta la propria firma.
5. Le prove a colloquio devono svolgersi in una aula aperta al pubblico.
6. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova a colloquio la commissione forma l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.
7. Nel verbale vengono riportate le domande proposte ai singoli candidati nonchè il punteggio attribuito.
CAPO VI - CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE SELETTIVE
Art. 32 - Formazione della graduatoria
1. Conclusi i lavori la commissione procede alla formazione della graduatoria finale in ordine decrescente, indicando, accanto a ciascun candidato, i titoli di precedenza e preferenza che lo stesso ha documentato di possedere.
2. La graduatoria così predisposta, unitamente al verbale contrassegnato in ciascun foglio da tutti i componenti la commissione, viene rimessa al Responsabile del Servizio che comprende l’Ufficio Personale, il quale provvederà alla sua approvazione e pubblicazione all’Albo Pretorio del Consorzio Studi Universitari.
Art. 33- Precedenze e preferenze
1. Sulla scorta dei verbali pervenuti dalla commissione l’ufficio concorsi e selezioni provvede ad attivare le precedenze o preferenze nella nomina avvalendosi dei titoli all’uopo presentati.
2. La preferenza opera soltanto in situazioni di parità di merito, nel senso che il soggetto che ne gode è preferito all’altro che ne abbia conseguito identico punteggio.
3. L’ordine di preferenza è il seguente:
a) insigniti di medaglia al valore militare;
b) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) mutilati ed invalidi per fatti di guerra;
d) mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
e) orfani di guerra;
f) orfani dei caduti per fatto di guerra;
g) orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
h) feriti in combattimento;
i) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
j) figli di mutilati e di invalidi di guerra ex combattenti;
k) figli di mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
l) figli di mutilati e di invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
m) genitori vedovi non risposati, coniugi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
n) genitori vedovi non risposati, coniugi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
o) genitori vedovi non risposati, coniugi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto la selezione;
r) coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
s) invalidi e mutilati civili;
t) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
4. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età.
5. I periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili costituiscono titoli di preferenza qualora sia richiesta la medesima professionalità con la quale il soggetto è stato adibito ai predetti lavori.
6. La precedenza opera in assoluto nel senso che il soggetto che ne gode ha diritto alla nomina qualora abbia conseguito l’idoneità indipendentemente dall’ordine ottenuto dalla graduatoria degli idonei. .
7. Il criterio di precedenza da adottare in presenza di una graduatoria di candidati, ove sia stata prevista la riserva di posti è il seguente:
· nomina dei candidati riservatari, secondo l’ordine della graduatoria ai posti riservati nella percentuale stabilita dal bando;
· nomina dei candidati ordinari secondo l’ordine della graduatoria residuale per i posti restanti.
Art. 34 - Riscontro delle operazioni della selezione
1. Il Responsabile del Servizio che comprende l’Ufficio Personale, esaminati i verbali rimessi dal presidente della commissione, istruisce l’atto di approvazione della graduatoria finale evidenziando eventuali vizi di legittimità od irregolarità negli atti della commissione.
2. Qualora non venga riscontrato nessun vizio o irregolarità approva con atto formale la graduatoria.
3. In caso contrario con proprio atto rinvia i verbali al presidente con invito di riconvocare la commissione affinchè, sulla base delle indicazioni date, provveda ad un riesame adottando i provvedimenti del caso.
4. Qualora il presidente non provveda alla convocazione della commissione o la stessa non possa riunirsi per qualsivoglia motivo o, se riunita, non intenda accogliere le indicazioni date, o non proceda alle modifiche necessarie, il funzionario che ha adottato la determina di nomina provvede alla nomina di una nuova commissione, incaricata di riprendere le operazioni a partire da quella nella quale si sia riscontrato il vizio o l’irregolarità, con formulazione di nuova ed autonoma graduatoria.
Art. 35 - Efficacia della graduatoria
1. Le graduatorie delle selezioni hanno efficacia per tre anni dalla data di approvazione e possono essere utilizzate per la copertura dei posti di pari categoria e profilo che si dovessero rendere disponibili o vacanti successivamente all’indizione della selezione stessa.
Art. 36 -Entrata in vigore
1. Alle procedure selettive, disciplinate con il presente regolamento, è consentita la partecipazione del personale interno, prescindendo dai titoli di studio ordinariamente previsti dall’accesso dall’esterno, fatti salvi i limiti derivanti da norme speciali e/o dai principi generali che si evincono dalla normativa vigente.
2. Per le procedure concorsuali riservate al personale interno i titoli di studio, gli altri requisiti ed eventuali disposizioni speciali rispetto al presente regolamento sono contenute in diverso e specifici regolamento.
Art. 37 Disposizioni finali.
1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi dieci giorni dalla affissione all’albo della delibera di approvazione.
2. L’entrata in vigore del presente Regolamento comporta l’abrogazione dei precedenti Regolamenti dei concorsi e la disapplicazione di ogni norma con esso incompatibile.
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