ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente Regolamento contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte del Consorzio di sovvenzioni, contributi e ausili finanziari, denominati di seguito semplicemente “contributi”, a favore di istituzioni ed Enti pubblici, associazioni e altri soggetti privati per la realizzazione di iniziative dirette a favorire e promuovere lo sviluppo dell’istruzione universitaria, della ricerca scientifica, tecnologica ed economica, degli studi e della cultura in generale nel territorio degli Enti soci quali, a titolo esemplificativo:
a) iniziative per l’informazione e la divulgazione tecnico-scientifica;
b) convegni, seminari, congressi, meeting tecnico- scientifici;
c) rapporti culturali con le Università nazionali o straniere, Facoltà e Dipartimenti universitari, Organismi e Centri di ricerca e analisi;
d) manifestazioni scientifiche effettuate con la collaborazione e la partecipazione di Enti o Associazioni, Facoltà e Dipartimenti universitari con finalità culturali o divulgative dell’innovazione scientifica;
e) partecipazioni ad iniziative editoriali di interesse rilevante agli effetti dello sviluppo degli studi universitari in genere;
f) progetti scientifici di ricerca.
2. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai finanziamenti e contributi erogati mediante apposite convenzioni per l’avvio e/o il funzionamento di corsi universitari.
Sono esclusi, altresì, dall’ambito di applicazione del presente Regolamento le borse di studio, gli assegni di ricerca e i finanziamenti che l’Ente concede, su richiesta dell’Università, per la copertura dei costi del personale necessario per l’espletamento delle attività istituzionali della medesima Università o per l’avvio di nuove iniziative didattiche e culturali, nonché per iniziative varie presentate da Enti Partecipati.
3. I contributi di cui al presente regolamento possono essere riferiti ad iniziative e opere singole o a programmi di interventi o attività, in un'ottica di valorizzazione delle finalità statutarie dell’Ente, entro i limiti delle previsioni di bilancio in relazione ai fondi stanziati negli specifici interventi di spesa.
4. Il contributo deve rivestire e mantenere sempre carattere straordinario, indipendentemente dalla ripetitività periodica, che peraltro non potrà avere alcun carattere di automaticità, ma la relativa richiesta dovrà essere sempre rinnovata con idonea motivazione.
5. I beneficiari dei contributi sono tenuti a dare la massima pubblicità dell’apporto economico dato dal Consorzio all’iniziativa oggetto della domanda di contributo. In particolare, i beneficiari dovranno apporre il logo del Consorzio su ogni atto o documento finalizzato alla pubblicizzazione o diffusione dell’iniziativa o dell’attività finanziata e sul bene eventualmente acquistato o realizzato con il contributo. Il mancato rispetto di tale adempimento potrà comportare la revoca del contributo concesso.
6. Restano salve le disposizioni contenute in leggi, Regolamenti o altri atti normativi dello Stato, della Regione e del Consorzio che dettano la disciplina per la concessione di contributi e benefici economici in materie specifiche.
ART. 2
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO
1. Le domande di contributo, indirizzate al Presidente, devono essere presentate a preventivo e pervenire entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello della realizzazione dell'intervento. Rientra nella facoltà del Consiglio di Amministrazione, in sede di formulazione dei propri indirizzi ai sensi del successivo art. 3, disporre, in via straordinaria, l’ammissione all’istruttoria anche di domande di contributo pervenute oltre tale data, in considerazione della particolare rilevanza delle iniziative, oggetto delle domande medesime.
2. Alla domanda, sottoscritta dal singolo richiedente o dal legale rappresentante dell'istituzione, ente o associazione o altro organismo richiedente, devono essere allegati i seguenti documenti:
a) relazione illustrativa dell'oggetto della domanda, corredata da dettagliato preventivo di spesa e di entrata, con indicazione del contributo richiesto;
b) atto costitutivo e statuto dell'ente o associazione, ove non già in possesso del Consorzio;
c) dichiarazione relativa ai vantaggi di natura economica di qualsiasi genere eventualmente richiesti ad altri enti, pubblici o privati, o da questi concessi in riferimento al medesimo oggetto;
d) dichiarazione relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda;
e) dichiarazione liberatoria di responsabilità del Consorzio in relazione ai dati sensibili eventualmente divulgabili con la realizzazione dell’iniziativa.
Le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere c) e d) devono essere sottoscritte secondo le modalità previste dall’art. 38 del D.P.R. 445/2000 e contenere l’attestazione della veridicità di quanto contenuto nelle dichiarazioni medesime.
3. I contributi di cui al presente Regolamento possono essere, di norma, erogati solo a fronte di spese vive, relative allo svolgimento dell'iniziativa o dell’attività specifica oggetto della richiesta.
4. E' comunque facoltà del Consorzio non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, opera o attività oggetto della domanda.
5. L’Entità del contributo concedibile non può in ogni caso superare il 70% delle spese totali ammissibili non coperte da altre fonti. Detta percentuale dovrà essere ridotta qualora l’iniziativa risulti beneficiare di altre entrate superiori al 30% delle spese totali ammissibili, in modo tale che il totale delle entrate non superi mai il totale delle spese ammissibili.
6. Qualora il contributo richiesto dovesse avere entrate pari a zero, e il costo totale dell’iniziativa dovesse essere di lieve entità (fino a un massimo di € 5.000,00), l’Organo competente può decidere di concedere un contributo fino alla copertura totale del costo relativo all’iniziativa o all’attività specifica oggetto della richiesta.
ART. 3
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTI
1. L'istruttoria delle domande di contributo ha luogo a cura del Responsabile del Servizio competente a cui risultano affidati i capitoli di PEG destinati ai contributi; tale Responsabile procede alla verifica dei requisiti soggettivi del richiedente e di quelli oggettivi delle iniziative, con particolare riguardo alla congruità delle spese e delle entrate previste.
2. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle indicazioni del Responsabile del Servizio competente, nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) o con altro atto di indirizzo, assume le deliberazioni in merito all'accoglimento o al rigetto delle domande di contributo da erogare, in conformità alle norme del presente Regolamento, osservando, nell’ambito delle finalità di cui al precedente art. 1, i seguenti criteri:
a) rilevanza socio/culturale, tecnico scientifica o didattica dell'iniziativa programmata in relazione anche alle finalità statutarie del Consorzio;
b) innovatività dell’iniziativa proposta in relazione anche agli obiettivi e ai programmi del Consorzio.
3. Per le domande di contributo relative a progetti di ricerca di particolare rilevanza sotto il profilo tecnico, scientifico o culturale, il Consiglio di Amministrazione, prima di formulare i propri indirizzi ai sensi del precedente comma 2, ha la facoltà di richiedere al Comitato Tecnico Scientifico un parere preventivo, non vincolante, in ordine alla validità del progetto.
ART. 4
EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
1. L’erogazione di contributi si configura come atto di gestione demandato alla competenza del Responsabile del Servizio competente, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000.
2. L’erogazione ha luogo mediante determinazione del Responsabile del Servizio competente, da assumersi in conformità agli indirizzi predeterminati nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) o in altri atti di indirizzo del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto ai sensi del precedente art. 3. Con tale determinazione viene, altresì, fissato il termine ultimo entro cui il beneficiario deve presentare al Consorzio il rendiconto per la relativa liquidazione, pena revoca del contributo concesso da parte del Responsabile del Servizio, salva richiesta motivata di proroga da approvare in Consiglio di Amministrazione, pervenuta all’Ente prima della scadenza.
3. L'accoglimento delle domande di cui al suddetto comma 1 è comunque subordinata alla compatibilità dell'ammontare dei contributi complessivamente richiesti con la corrispondente capacità finanziaria dei competenti interventi di bilancio assegnati.
4. Il mancato rispetto delle condizioni di concessione del contributo da parte del beneficiario comporterà la revoca, da parte del Responsabile del Servizio, del contributo medesimo.
ART. 5
LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI
1. La liquidazione in capo al beneficiario viene eseguita, a consuntivo, con successiva determinazione del Responsabile del servizio, entro il limite di spesa stabilito, previa presentazione di un completo rendiconto dell’iniziativa attestante:
le spese complessivamente sostenute suddivise nelle varie voci;
i contributi ottenuti da altri soggetti pubblici o privati a sostegno dell’iniziativa;
la parte di spesa non coperta per la quale si chiede il contributo del Consorzio.
2. Al rendiconto il beneficiario deve obbligatoriamente allegare una apposita dichiarazione, sottoscritta sia dal richiedente che dal legale rappresentante dell’istituzione, Ente o associazione, nelle forme previste dall'art. 38 del DPR 445/2000, attestante la veridicità del contenuto dello stesso rendiconto. Il Responsabile del Servizio può richiedere la presentazione dei documenti giustificativi dei dati iscritti nel rendiconto ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
3. Su richiesta motivata da parte del beneficiario, possono essere corrisposti, per una sola volta, acconti sul contributo concesso fino alla concorrenza di un importo massimo pari al 50% del contributo stesso.
4. La determinazione di cui al precedente comma 1 viene adottata dal Responsabile del Servizio.
5. Ove, dal rendiconto presentato dal beneficiario del contributo, dovesse risultare una differenza fra le spese ammesse al finanziamento e le entrate relative all'iniziativa oggetto della richiesta, di importo inferiore agli acconti già corrisposti, il Responsabile del Servizio dovrà procedere al recupero della somma eccedente a carico dello stesso beneficiario.
ART. 6
PUBBLICAZIONE ELENCO DEI CONTRIBUTI
Il Responsabile del Servizio deve, entro il 31 marzo di ogni anno, pubblicare per quindici giorni consecutivi, all’Albo del Consorzio l’elenco dei contributi concessi durante il precedente esercizio finanziario, nel quale devono essere indicati, per ciascun contributo, gli estremi dei beneficiari, l’oggetto della domanda di contributo, il costo totale della iniziativa finanziata, l’ammontare del contributo concesso e gli estremi della determinazione di concessione.
ART. 7
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1.1.2002, ovvero, qualora l’approvazione intervenga in un momento successivo, con l’esecutività della deliberazione di approvazione da parte dell’Assemblea Consortile.
2. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento si considera integralmente abrogato il “Regolamento per l’erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari a sostegno di iniziative ed attività a favore di Enti o privati”, approvato con deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 31/1 del 10.04.1991.
3. Per i contributi già erogati al momento di entrata in vigore, e non ancora liquidati, restano ferme le disposizioni contenute nel Regolamento abrogato, citato al precedente comma. |